IL PRESIDENTE Visto il decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, recante "Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia"; Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state trasferite al presidente della regione Siciliana, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991, le attribuzioni relative alla realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, sopra citato, aventi la necessaria copertura finanziaria ed affidate in appalto o per le quali fossero state avviate le procedure di gara; Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, con il quale il termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, sopra specificato, e' stato prorogato al 31 dicembre 1994; Visti l'art. 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e l'interpretazione autentica di quest'ultima disposizione, operata con art. 13 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, in forza dei quali, unitamente all'attribuzione di nuovi mezzi finanziari, le competenze ed i poteri conferiti al presidente della regione Siciliana dall'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari ed il relativo termine e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998; Vista l'ordinanza del presidente della regione Siciliana n. 142/IV- SG del 23 novembre 1991, con la quale vengono dettate disposizioni organizzative per l'espletamento nell'ambito della regione Siciliana delle attivita' relative agli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 3 della stessa ordinanza, con il quale viene disposto che le competenze relative agli interventi sono svolte, per gli aspetti amministrativi, dalla segreteria generale presso la presidenza della regione Siciliana e, per gli aspetti tecnici, dall'Ispettorato regionale tecnico presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici; Viste le ordinanze numeri 136/Gr. IX/S.G. del 10 maggio 1996 e 295/Gr. IX/S.G. del 17 ottobre 1997, nelle quali e' stata, prevista la collaborazione tecnicogiuridica per le problematiche inerenti la materia da parte di consiglieri del ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale della presidenza della regione Siciliana; Vista l'ordinanza n. 80 del 30 maggio 1992, con la quale e' stata prevista la possibilita' per il personale degli uffici che curano le materie relative agli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni di effettuare prestazioni di lavoro straordinario; Considerato di dover adottare misure organizzatorie utili ad accelerare l'espletamento delle attivita' di realizzazione degli interventi previsti dalla normativa sopracitata; Ritenuto opportuno, a tal fine, affidare l'espletamento di tutte le attivita' relative agli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, ad un unica struttura amministrativotecnica incardinata presso l'ispettorato regionale tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici; Avvalendosi dei poteri derogatori, anche in materia di organizzazione degli uffici, previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99; Dispone: Art. 1. Tutte le attivita' relative agli interventi individuati dal combinato disposto dell'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e dell'art. 9 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, ed agli interventi individuati in base all'art. 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' all'interpretazione autentica di quest'ultima disposizione, operata con art. 13 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, sono curate, dalla data della presente ordinanza, dell'ispettorato regionale tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.