IL PRESIDENTE
  Visto  il decreto-legge  1 febbraio  1988, n.  19, convertito,  con
modificazioni,  dalla legge  28 marzo  1988, n.  99, recante  "Misure
urgenti  in materia  di opere  pubbliche  e di  personale degli  enti
locali in Sicilia";
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con modificazioni,  dalla legge 3 luglio  1991, n. 195, con  il quale
sono state trasferite  al presidente della regione  Siciliana, per un
triennio a  decorrere dal 2  febbraio 1991, le  attribuzioni relative
alla realizzazione delle opere di  cui all'art. 2 del decreto-legge 1
febbraio 1988,  n. 19, sopra  citato, aventi la  necessaria copertura
finanziaria  ed affidate  in appalto  o  per le  quali fossero  state
avviate le procedure di gara;
  Visto il  decreto-legge 23  maggio 1994,  n. 304,  convertito dalla
legge 22 luglio 1994, n. 456, con il quale il termine di cui al comma
1  dell'art.  9  del  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  142,  sopra
specificato, e' stato prorogato al 31 dicembre 1994;
  Visti  l'art.  24  del  decreto-legge   23  giugno  1995,  n.  244,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995,  n. 341, e
l'interpretazione autentica di quest'ultima disposizione, operata con
art. 13  del decreto-legge  26 luglio 1996,  n. 393,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 25 settembre  1996, n. 496, in  forza dei
quali,  unitamente all'attribuzione  di  nuovi  mezzi finanziari,  le
competenze  ed  i  poteri   conferiti  al  presidente  della  regione
Siciliana  dall'art.  9 del  decreto-legge  3  maggio 1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3 luglio 1991, n. 195, si
intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari ed
il relativo termine e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998;
  Vista l'ordinanza del presidente della regione Siciliana n. 142/IV-
SG del  23 novembre 1991,  con la quale vengono  dettate disposizioni
organizzative per l'espletamento  nell'ambito della regione Siciliana
delle  attivita'  relative agli  interventi  di  cui all'art.  2  del
decreto-legge  1 febbraio  1988,  n. 19,  e  successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 3  della stessa ordinanza, con il quale
viene  disposto  che  le  competenze relative  agli  interventi  sono
svolte,  per gli  aspetti amministrativi,  dalla segreteria  generale
presso  la presidenza  della  regione Siciliana  e,  per gli  aspetti
tecnici,  dall'Ispettorato  regionale  tecnico  presso  l'assessorato
regionale dei lavori pubblici;
  Viste  le ordinanze  numeri 136/Gr.  IX/S.G. del  10 maggio  1996 e
295/Gr. IX/S.G. del  17 ottobre 1997, nelle quali  e' stata, prevista
la collaborazione  tecnicogiuridica per le problematiche  inerenti la
materia  da  parte  di  consiglieri del  ruolo  tecnico  dell'ufficio
legislativo e legale della presidenza della regione Siciliana;
  Vista l'ordinanza n.  80 del 30 maggio 1992, con  la quale e' stata
prevista la possibilita' per il  personale degli uffici che curano le
materie relative agli interventi di  cui all'art. 2 del decreto-legge
1 febbraio  1988, n.  19, e successive  modifiche ed  integrazioni di
effettuare prestazioni di lavoro straordinario;
  Considerato  di  dover  adottare  misure  organizzatorie  utili  ad
accelerare  l'espletamento  delle  attivita' di  realizzazione  degli
interventi previsti dalla normativa sopracitata;
  Ritenuto opportuno, a tal fine, affidare l'espletamento di tutte le
attivita'   relative  agli   interventi   di  cui   all'art.  2   del
decreto-legge  1 febbraio  1988,  n. 19,  e  successive modifiche  ed
integrazioni, ad un unica struttura amministrativotecnica incardinata
presso l'ispettorato regionale tecnico dell'assessorato regionale dei
lavori pubblici;
  Avvalendosi   dei   poteri   derogatori,  anche   in   materia   di
organizzazione  degli  uffici, previsti  dagli  articoli  3 e  4  del
decreto-legge 1 febbraio 1988,  n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Tutte  le  attivita'  relative   agli  interventi  individuati  dal
combinato disposto dell'art. 2 del  decreto-legge 1 febbraio 1988, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 marzo 1988, n. 99,
e dell'art.  9 del decreto legge  3 maggio 1991, n.  142, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge  3  luglio  1991,  n. 195,  ed  agli
interventi  individuati  in base  all'art.  24  del decreto-legge  23
giugno 1995,  n. 244,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 8
agosto  1995,  n.  341,   nonche'  all'interpretazione  autentica  di
quest'ultima disposizione,  operata con art. 13  del decreto-legge 26
luglio 1996,  n. 393, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 25
settembre  1996,  n. 496,  sono  curate,  dalla data  della  presente
ordinanza,   dell'ispettorato   regionale  tecnico   dell'assessorato
regionale dei lavori pubblici.